Gli enti di
ricerca non si accorpano.
Arriva la
Consulta degli EPR
L’art.
11 del disegno di legge di stabilità 2013, verrebbe modificato conservando il
principio di coordinamento tra i 12 enti di ricerca, attraverso l’istituzione di una Consulta dei
presidenti degli Enti di ricerca,
ma eliminando
l’accorpamento in unico Centro Nazionale delle Ricerca.
Ecco quello che dovrebbe essere il testo definitivo:
Titolo XXX
Razionalizzazione del sistema della ricerca
Art. 1
Razionalizzazione
del sistema della ricerca.
1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente
legge è istituita, presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, la consulta dei presidenti dei seguenti enti: Consiglio nazionale
delle ricerche, Istituto nazionale di fisica nucleare, Agenzia spaziale
italiana, Istituto nazionale di astrofisica, Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia, Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale,
Istituto nazionale di ricerca metrologica, Stazione zoologica “Anton Dohrn”,
Istituto italiano di studi germanici, Istituto nazionale di alta matematica e
Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi”.
2.
La consulta, coordinata dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche,
elabora una proposta di revisione organizzativa degli enti di cui al comma 1
tale da assicurare una governance unitaria
e più efficace degli stessi e da garantire il mantenimento dell’identità
storica, l’attuale denominazione nonché l’autonomia scientifica e budgetaria.
3. La revisione organizzativa di cui al comma 2
assicura, a decorrere dall’anno 2013, la gestione unitaria della logistica,
anche attraverso un piano di razionalizzazione delle sedi finalizzato al
contenimento dei costi, la gestione coordinata dell’acquisto di beni e servizi
attraverso l’utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione e
delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a., l’integrazione logica e
organizzativa dei sistemi informativi e la gestione unitaria degli stessi, la
gestione integrata dei servizi di biblioteca, il coordinamento delle relazioni
internazionali.
4.
La governance unitaria
di cui al comma 2 è assicurata, tra l’altro, attraverso la predisposizione di
un documento di visione strategica della ricerca, in coerenza con quanto
previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, necessario ai fini
della ripartizione del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca
(FOE) trasferito dal Ministero. La ripartizione del FOE è effettuata per
l’esercizio finanziario 2013 su base storica e a decorrere dall’esercizio
finanziario 2014 all’esito di un processo di valutazione attuato dall’Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) ai
sensi dell’articolo 2, comma 140, del decreto-legge 26 febbraio 2006, n. 262,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e
del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.
5. La proposta di revisione organizzativa di cui al
comma 2 è presentata al Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca entro il 31 gennaio 2013.
6. Per le finalità di cui ai commi 2, 3 e 4, a
decorrere dal 1° febbraio 2013 si provvede con uno o più regolamenti ai sensi
dell’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, su proposta
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione.
7. Ai componenti della Consulta non spettano
indennità, gettoni o compensi comunque denominati. All’attuazione delle
disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.Dall’attuazione
del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
I commi da 1 a 5 istituiscono presso il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca la consulta dei presidenti degli enti di cui al
comma 1, con il compito di presentare entro il 31.1.2013 una proposta di
revisione organizzativa degli enti stessi.
Il comma 6 stabilisce
che a decorrere dal 1° febbraio 2013 al riordino potrà darsi
Il comma 7 prevede
che ai componenti della consulta non spetti alcun emolumento, comunque
denominato, e che alle attività della stessa – anche a quelle di supporto,
fornite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – si
provveda nell’ambito delle risorse disponibili.
L’articolo non comporta pertanto nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 2
Disciplina
delle partecipazioni a società e soggetti privati.
1. Per disciplinare la partecipazione nelle società ed
i consorzi a totale o prevalente partecipazione degli enti o organismi vigilati
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, costituite con
leggi o disposizioni statutarie, il Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, adotta
entro il 31 dicembre 2012 uno o più decreti allo scopo di ottimizzare e
razionalizzare le attività svolte da tali soggetti nel settore della ricerca e
provvedere a disciplinare le forme di partecipazione pubblica, l’organizzazione
ed il loro funzionamento, anche al fine di realizzare economie di spesa.
2. Dall’applicazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3
Disciplina
degli incarichi negli organi di vertice.
1. Il personale pubblico incaricato presso organi di
vertice degli enti o organismi vigilati dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca può essere collocato in aspettativa o fuori
ruolo. I criteri e le modalità di determinazione e corresponsione degli
emolumenti, le indennità di carica e ogni altra corresponsione per la carica
agli organi e ai direttori generali degli enti, sono fissati con decreto avente
natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 4
Misure
per il personale degli enti di ricerca.
1. E’ istituita l’abilitazione scientifica nazionale che
costituisce requisito necessario per l’accesso a tutti i profili dei
ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca. Con decreto del
Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, di concerto con gli altri Ministeri vigilanti, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al
conseguimento dell’abilitazione nonché di chiamata dei ricercatori da parte
degli enti, ferme restando le modalità di accesso ai singoli livelli per
concorso pubblico per il personale a tempo indeterminato.
3. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato nel
rispetto dei criteri, in quanto compatibili, di cui all’articolo 16, comma 3,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Art. 5
Disposizioni
finali.
1. Al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, la lettera b) è
sostituita dalla seguente: “b) approva il PNR e gli aggiornamenti annuali, previo
parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, delibera in
ordine all’utilizzo del Fondo speciale e valuta periodicamente l’attuazione del
PNR;”.
2. Al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2 è soppresso il comma 2;
b) all’articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Per il perseguimento delle finalità di coordinamento e armonizzazione di
cui al comma 2, il Ministero, tenuto conto degli obiettivi del Programma
nazionale della ricerca e in funzione dell’elaborazione di nuovi indirizzi,
svolge una specifica funzione di preventiva valutazione comparativa e di
indirizzo strategico. A tale fine il Ministero può avvalersi del supporto,
anche individuale, di dipendenti di enti di ricerca e università, anche in
forma di comando, sulla base di apposite intese con le amministrazioni di
appartenenza.”;
c) all’articolo 7:
1) il comma 1 è sostituito dal
seguente: “Gli statuti e i regolamenti di amministrazione, finanza e
contabilità, e del personale degli enti di ricerca sono formulati e adottati
dai competenti organi deliberativi dei singoli enti e approvati dal Ministero,
che esercita il controllo di merito.”;
2) il comma 3 è sostituito dal
seguente: “3. L’approvazione da parte del Ministero degli statuti e regolamenti
avviene entro sessanta giorni dalla ricezione dei medesimi. Decorso tale
termine in assenza di formali osservazioni, gli statuti e i regolamenti si
intendono approvati e divengono efficaci. Lo stesso procedimento si applica
anche per le successive modificazioni.”;
d) all’articolo 10, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. I consigli di cui al comma 1 sono composti dal
presidente dell’ente, che svolge funzioni di presidente anche di detti organi,
e da un numero massimo di sei componenti, due dei quali individuati dal
Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR), di cui all’articolo 21
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e gli altri quattro nominati dal
consiglio di amministrazione previo esperimento di forme di consultazione della
comunità scientifica ed economica, previste dagli statuti.”.
3. Dall’attuazione delle disposizioni
del presente titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
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